La Lista Civica per Castelfranco di Sopra intende promuovere tra i cittadini una raccolta di firme contro la tassa sul servizio di bonifica effettuato dall’Unione dei Comuni del Pratomagno. Questo prendendo spunto anche dalla sentenza emessa in questi giorni dalla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo che ha accolto il ricorso collettivo presentato dal Comitato Aretino dell’Unione Nazionale dei Consumatori riguardante il pagamento della tassa di bonifica richiesta dal Consorzio della Valdichiana per l’anno 2009.
Al riguardo il Responsabile del Servizio di Bonifica dell’Unione dei Comuni intende precisare quanto segue: “Quella che è appena uscita è una sentenza emessa dall’organo di 1° grado. Ad oggi preme ricordare che tutte le sentenze emesse in 2° grado dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, hanno ribaltato le sentenze emesse in questi anni, dal 2006 ad oggi, dalle Commissioni Tributarie Provinciali e in particolare della Commissione Tributaria di Massa che già aveva dato in 1° grado ragione ai ricorrenti”. Si tratta di una questione, quella del contributo obbligatorio di bonifica, molto dibattuta, regolamentata dalla Legge Regionale n. 34 del 1994 e nell’esercizio delle competenze assegnate all’Ente comprensoriale dalla Regione Toscana. “Tutte le sentenze d’appello hanno accolto i ricorsi presentati dalla Comunità Montana per la riforma delle sentenze di primo grado emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Massa, che erano state invece favorevoli ai proprietari di immobili che non avevano pagato il contributo obbligatorio di bonifica e che avevano fatto ricorso. Le pronunce del giudice tributario d’appello, hanno poi autorevolmente convalidato l’operato della Comunità Montana Lunigiana”.
Marco Romualdi spiega poi più precisamente i contenuti delle sentenze intervenute: “Le sentenze innanzitutto affermano che è sufficiente che gli immobili rientrino nel perimetro di contribuenza individuato dal Piano di classifica per essere assoggettati al contributo consortile, ricevendo per questo stesso fatto un beneficio: Ciò era già stato affermato in una recente sentenza delle sezioni riunite della cassazione e questi ultimi pronunciamenti lo confermano. Il giudice tributario ha inoltre affermato chiaramente che il beneficio non deve costituire un incremento di valore dell’immobile soggetto al contributo, come erroneamente ritenuto dalla Commissione tributaria provinciale , ma ben può derivare, come nel caso di specie, dalla manutenzione ordinaria delle sponde e degli alvei del reticolo idraulico minore e della rete di scolo, opere fondamentali per impedire o comunque mitigare i fenomeni di erosione e sovralluvionamento. Ecco dunque le conseguenze che verranno adottate contro i contribuenti che avevano fatto ricorso. A loro verrà nuovamente richiesto nelle prossime settimane, mediante cartella, il contributo obbligatorio di bonifica dovuto, maggiorato delle spese di riscossione. “Le sentenze di appello – sottolinea Marco Romualdi – dimostrano due cose: la correttezza dell’operato della Comunità montana e la necessità del contributo di bonifica, che serve per la protezione ambientale. Tutto ciò è diretto a migliorare la qualità della vita nelle aree a rischio idrogeologico”.
Ma le sentenze vanno anche oltre, affermando un altro importantissimo principio: una volta riconosciuta la natura pubblica del contributo richiesto dal Consorzio, se ne deve presumere la sua legittimità. “Non è solo la giurisprudenza a dar ragione al Consorzio –conclude Marco Romualdi– , ma recentemente, anche la Conferenza Stato-Regioni che ha confermato la valenza dell’azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale, ribadendo la validità dell’istituto consortile, fondato sull’autogoverno dei soggetti beneficiari delle azioni svolte. Nel protocollo firmato da stato e regioni, in un accordo bipartisan, si affermano importanti principi come: il governo delle acque ha come riferimento il bacino idrografico e non porzioni di territorio delimitate da confini amministrativi (il ritorno alle Province della gestione dei corsi d’acqua consortili è quindi improponibile); i proprietari di immobile devono concorrere all’azione di manutenzione sui corsi d’acqua effettuata dai consorzi; i Consorzi sono soggetti riconosciuti fondamentali ed irrinunciabili non solo nello svolgere l’attività di manutenzione sui corsi d’acqua, ma anche in un’ottica ambientale”.